La valenza della consulenza tecnica espletata per la magistratura inquirente: un resoconto di Nicola Augenti sul V convegno di Ingegneria Forense

Dal professor Nicola Augenti, coordinatore della Commissione Ingegneria Forense dell’Ordine degli ingegneri di Napoli, riceviamo e volentieri pubblichiamo un resoconto sul quinto Convegno di Ingegneria Forense.

(a cura di Nicola Augenti)
Presso l’Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna, nei giorni 15 e 16 giugno 2023 si è celebrato il V Convegno di Ingegneria Forense, in uno all’VIII Convegno su Crolli, Affidabilità Strutturale e Consolidamento (IF CRASC ’23), organizzato dall’Associazione italiana di Ingegneria Forense (AIF) e dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale dell’Università di Bologna (in sigla DICAM).
Padroni di casa e coordinatori del comitato organizzatore sono stati: il prof. ing. Tomaso Trombetti e la prof. ing. Giada Gasparini, affiancati da un efficiente staff di collaboratori, tra cui il prof. ing. Stefano Silvestri.
In rappresentanza del Consiglio dell’Ordine degli ingegneri di Napoli è intervenuto il consigliere ing. Andrea Lizza.

LA RELAZIONE GENERALE
Dopo i saluti di rito del prof. Trombetti, del prof. Stefano Gandolfi (direttore del DICAM) e dell’ing. Andrea Gnudi (presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna), i lavori sono stati aperti dalla consueta Relazione generale, che ho tenuto nella qualità di presidente dell’Associazione italiana di Ingegneria Forense e del Comitato scientifico del Congresso.
Quest’ultimo era stato, inizialmente, da noi programmato per il mese di giugno dell’anno 2020, ma la di Covid-19 ci indusse a rinviarne la celebrazione, in quanto convinti che tale manifestazione si dovesse tenere rigorosamente in presenza, per avere un momento di confronto e di convivialità tra professionisti, accademici ed ospiti. Il tempo ci ha dato ragione, visti anche gli esiti di altri convegni celebrati a distanza.
La Relazione generale è iniziata con un breve excursus introduttivo avente ad oggetto le tappe più significative raggiunte dall’Ingegneria Forense nel nuovo millennio, ovvero ricordando:
• le successive edizioni dei Convegni organizzati (CRASC ’01 a Venezia, CRASC ’03 a Napoli, CRASC ’06 a Messina, IF CRASC ’09 a Napoli, IF CRASC ’12 a Pisa, IF CRASC ’15 a Roma, IF CRASC ’17 a Milano, IF CRASC ’23 a Bologna); la nascita dell’insegnamento di Diagnosi e terapia dei dissesti strutturali nel giugno 2006;
• l’istituzione in Italia del primo ed unico Master di II livello in Ingegneria Forense (giunto alla XV edizione) presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II con decreto rettorale del 06.08.2008 (ovvero la nascita dell’Ingegneria Forense nella nostra nazione);
• la fondazione dell’Associazione italiana di Ingegneria Forense il 06.11.2009, oramai dotata anche di riconoscimento giuridico e divenuta riferimento qualificato per magistrati, avvocati, committenti pubblici e privati (come dimostrano anche le 112.550 visite ricevute sul sito www.aifitalia.it in 12 anni di esistenza);
• l’istituzione, dal 07.11.2012, della Commissione Nazionale Ingegneria Forense presso il C.N.I., attualmente coordinata dal consigliere nazionale ing. Carla Cappiello.

GLI OBIETTIVI DELLA NUOVA CONSILIATURA
Proprio con riferimento al discorso programmatico da lei tenuto a Roma il 14.04.2023 sono stati ricordati i principali obiettivi che ci si propone di raggiungere con la nuova consiliatura:
• necessità inderogabile di un intervento legislativo di riforma del D.P.R. 30.05.2002 n.115 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, per una radicale riforma dei compensi giudiziari (peraltro ispirata all’equo compenso e non intesa come mera rivendicazione corporativa, ma ricca di contenuti);
• adeguamento immediato delle tariffe;
• istituzione dell’Albo Nazionale (secondo quanto, finalmente, previsto dalla riforma Cartabia); qualificazione professionale tecnico-giuridica dei consulenti o periti dell’autorità giudiziaria e dei consulenti tecnici di parte;
• nuova disciplina dei criteri di affidamento degli incarichi;
• uniformità nazionale dei requisiti richiesti per l’iscrizione agli albi dei Tribunali quali: l’anzianità nell’esercizio della professione;documentate competenze professionali (limitate a pochi settori); l’obbligo di conseguire un numero minimo di Crediti Formativi Professionali in Ingegneria Forense per ciascun anno;
• liquidazione delle spese generali di ingegneri e architetti, al pari di quanto accade per gli avvocati;
• adeguamento della tariffa oraria a quella professionale;
• liquidazione delle parcelle (nei procedimenti civili) riferite al valore dei beni oggetto di consulenza, senza alcun massimale.

GIUSTIZIA: FOCUS SULLA RIFORMA
Dopo tale ampia premessa, la relazione generale è stata focalizzata sui soli temi giuridici, con particolare riferimento ad alcune significative sentenze della suprema Corte di Cassazione e agli aspetti più rilevanti della riforma della giustizia appena attuata.
Una scelta al passo con i tempi, necessaria ma sofferta in quanto mi sarebbe piaciuto parlare di sicurezza strutturale ed in particolare del comportamento delle costruzioni nello spazio A-t-CDR (Accadimenti-tempo-rapporto tra Capacità e Domanda), per il cui esame ho però rinviato gli interessati a quanto contenuto nel mio libro INGEGNERIA FORENSE – Indagini su crolli e grandi dissesti (pubblicato da Hoepli nel mese di ottobre del 2021).

RIFLETTORI SULLA GIURISPRUDENZA
In tema di giurisprudenza, mi è sembrato utile citare due importanti pronunciamenti della Corte di Cassazione in materia di Ingegneria Forense.
La sentenza n.16458/2020, emessa dalla III sezione penale, ha trattato la valenza della consulenza tecnica espletata per la magistratura inquirente.
In particolare, atteso che il consulente tecnico del Pubblico Ministero, in quanto pubblico ufficiale ausiliario di quest’ultimo ha il dovere di ricercare la verità, acquisendo prove anche a favore dell’indagato, risulta essere certamente un consulente di parte ma, come ho spesso ripetuto in sede dibattimentale, rappresenta la parte dello Stato e dunque tutti i cittadini, compreso l’indagato.
Il mancato adempimento di tale dovere (sancito dall’art. 358 del c.p.p.), infatti, configurerebbe il reato di infedele patrocinio (previsto e punito, con la reclusione da uno a tre anni, dall’art. 380 del codice penale).
In conseguenza di quanto osservato, la relazione del consulente della Procura, pur non potendo essere equiparata alla perizia redatta per un giudice, rappresenta comunque un’attività di natura giurisdizionale (volta a garantire l’applicazione delle norme dell’ordinamento giuridico) e, in quanto tale, risulta dotata di una valenza superiore a quella redatta dai consulenti tecnici delle parti indagate, imputate o offese. In definitiva, afferma la Suprema Corte, gli accertamenti e le valutazioni del consulente nominato dal P.M. rivestono una valenza probatoria non comparabile con quella dei consulenti delle altre parti sottoposte a procedimento penale.
La sentenza n.3086/2022, emessa dalla suprema Corte a sezioni unite il 01.02.2022, contiene invece alcuni fondamentali principi di diritto, in materia di consulenza tecnica di ufficio e di nullità della relazione, così riassumibili:
• Il Consulente Tecnico di Ufficio può accertare tutti i fatti oggetto di causa, ma può anche acquisire tutti i documenti necessari per rispondere ai quesiti dl giudice, anche non allegati dalle parti (non si applicano al CTU le preclusioni istruttorie valide per le parti) purché non si tratti di fatti principali, che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni, salvo non siano fatti rilevabili di ufficio.
• Nel caso invece di esame contabile e sempre nei limiti delle indagini a lui affidate, è facoltà del CTU acquisire tutti i documenti necessari per rispondere ai quesiti dl giudice, anche quando si tratta di fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni.
• L’accertamento di fatti diversi da quelli principali dedotti a fondamento della domanda o delle eccezioni (salvo che non si tratti di fatti principali rilevabili di ufficio), o l’acquisizione di documenti in violazione del contraddittorio delle parti, è fonte di nullità relativa, rilevabile dalle parti.
• L’accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni (salvo che non siano rilevabili di ufficio) è fonte di nullità assoluta, rilevabile d’ufficio.
In tema di giurisprudenza, particolare attenzione ho dedicato: alla sentenza n.16458/2020 emessa dalla III sezione penale della Corte di Cassazione, che ha trattato la valenza della consulenza tecnica espletata per la magistratura inquirente; la sentenza n.3086/2022 emessa dalla suprema Corte a sezioni unite, che contiene cinque principi di diritto in materia di consulenza tecnica di ufficio e di nullità della relazione.
Ho poi condotto un ampio excursus sugli aspetti di interesse per l’Ingegneria Forense, connessi alla Legge Delega 26.11.2021 n.206 (relativa alla riforma del processo civile) e alla Legge Delega 27.09.2021 n.134 (relativa alla riforma del processo penale).

LE RELAZIONI AD INVITO
Nell’arco delle due giornate di intensi lavori congressuali, sono state tenute tre relazioni ad invito da parte dei colleghi: prof. ing. Andrea Del Grosso, sul tema Considerazioni sul monitoraggio strutturale; prof. ing. Antonello De Luca, sul tema Affidabilità di edifici complessi in muratura; prof. ing. Elena Mele, sul tema Progettazione strutturale di edifici alti – 20 anni dal collasso del WTC.
Nel corso della seconda giornata si è anche svolta una tavola rotonda, coordinata dal prof. Trombetti e avente ad oggetto molteplici riflessioni sulle varie figure coinvolte nelle consulenze tecniche e nel contenzioso (liberi professionisti, imprese, assicurazioni), alla quale hanno partecipato: il dott. Pasquale Liccardo (presidente del Tribunale di Modena); l’ing. Sergio Ginocchietti (amministratore unico G&R Consulting srl e coordinatore del g.d.l. che ha redatto il White Paper Cineas dedicato alla gestione dei danni da calamità naturali e pandemie); l’ing. Paolo Reale (presidente Osservatorio Nazionale di Informatica Forense); l’avv. Daniele Spinelli e l’ing. Pier Luigi Vecchia (autori del volune dal titolo “Il direttore dei lavori – Adempimenti e obblighi tecnico amministrativi nella gestione di ogni singolo appalto”); l’avv. Guglielmo Borelli (coordinatore Organismo di Mediazione COAl); l’avv. Carlo Coletta (presidente Associazione tra società di perizie e di servizi assicurativi property & casualty); l’ing. Alfonsina Di Fusco (responsabile comunicazione, attività editoriale edilizia sostenibile e normazione tecnica – Confindustria Ceramica).

SISMABONUS SOTTO LA LENTE
Un’ampia sessione speciale è stata dedicata ai diversi aspetti del SismaBonus.
Numerosa è stata la partecipazione di liberi professionisti e di ingegneri forensi (tra cui molti soci dell’AIF), che hanno presentato memorie nel corso delle diverse sessioni dedicate ai seguenti temi: Ingegneria Forense Strutturale; Ingegneria Forense Civile; Ingegneria Forense Industriale; Aspetti giuridici dell’Ingegneria; Affidabilità Strutturale; Consolidamento.
I lavori congressuali, articolati in sessioni parallele, alle quali hanno partecipato oltre 120 professionisti di varia estrazione e colleghi appartenenti al mondo accademico, hanno vissuto un importante fase conviviale con l’eccellente cena di gala organizzata presso la prestigiosa Villa Benni, una meravigliosa residenza settecentesca immersa in un parco.
Tale momento di aggregazione ci ha peraltro confermato quanto giusta fosse stata la nostra scelta del 2020, di rinviare il Congresso ad un tempo nel quale sarebbe stato possibile celebrarlo in presenza: infatti, nessun convegno telematico avrebbe potuto riprodurre la magia di una serata durante la quale si sono riunite le famiglie dell’ingegneria Forense, dell’Accademia e del mondo professionale, mettendo insieme tanti colleghi uniti in un unico evento, senza distinzione di ruoli.

BILANCIO POSITIVO
Il bilancio finale è stato certamente positivo, così come dichiarato dalla totalità dei partecipanti, anche se le conseguenze post pandemiche (che hanno colpito indistintamente tutti i Convegni più recenti) ed il grave incidente del quale è rimasto vittima il prof. Trombetti nello scorso mese di gennaio, hanno comportato una flessione del numero di contributi (ma non della qualità), anche questa volta pubblicati dall’editore Flaccovio.
Ancor prima che terminasse la manifestazione, insieme ai co-organizzatori dei precedenti eventi (i professori Bontempi, Jurina, Trombetti, Sassu e Siviero) abbiamo iniziato a discutere sui contenuti e sulla sede più prestigiosa da scegliere per celebrare il prossimo Convegno IF CRASC, al quale abbiamo dato appuntamento.
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