Formazione: ecco le norme aggiornate per autocertificare i CFP informali

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EMERGENZA COVID-19 Nuove indicazioni relative all’Autocertificazione dell’aggiornamento informale legato all’attività professionale dimostrabile.
L’autocertificazione potrà essere compilata a partire da martedì 14 aprile e fino al 30 giugno 2020, esclusivamente attraverso il modulo presente all’interno della piattaforma www.formazionecni.it.
Pubblichiamo di seguito la circolare esplicativa inviata ai Presidenti degli Ordini dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri-CNI, a firma del Presidente Armando Zambrano e del Consigliere Segretario Angelo Valsecchi.
Il documento è scaricabile anche cliccando sul pulsante ROSSO “Allegato” in calce a questa nota.

Caro Presidente,
A seguito dell’emergenza Covid-19, per venire incontro alle necessità degli iscritti in tema di formazione, il Consiglio ha deliberato di integrare quanto già comunicato con Circolare n. 464 del 30 dicembre 2019, che dava indicazioni sulle modalità e tempi di presentazione dell’Autocertificazione dell’aggiornamento informale legato all’attività professionale dimostrabile.

Essa potrà essere compilata da martedì 14 aprile e fino al 30 giugno 2020, esclusivamente attraverso il modulo presente all’interno della piattaforma www.formazionecni.it.
È opportuno che gli iscritti, però, presentino tale documento in congruo anticipo rispetto alla scadenza del 30 giugno, per consentire di operare al meglio i relativi controlli.
A tal fine Ti invitiamo a sollecitare i Tuoi iscritti ad effettuare il processo di registrazione sulla nuova piattaforma al sito www.mying.it.

È necessario effettuare una nuova registrazione perché le credenziali con le quali gli Iscritti accedevano al vecchio mying.it non sono più valide. Ti ricordiamo, inoltre, che per la registrazione su www.mying.it gli Iscritti dovranno indicare una mail valida NON PEC, che fungerà da username per i futuri accessi alla piattaforma e mediante la quale si dovrà validare, tramite un link che verrà inviato, la registrazione.
Considerato il perdurare dell’emergenza COVID-19, nel quadro delle misure adottate da questo Consiglio Nazionale per aiutare gli iscritti agli Ordini che, in questo periodo, sono in indubbia difficoltà nel reperimento di eventi formativi, la presentazione dell’Autocertificazione 2019 consentirà sia l’acquisizione dei 15 CFP previsti per l’anno passato, sia l’aggiunta di ulteriori 5 CFP maturati, sempre nel campo dell’attività professionale dimostrabile, nel primo quadrimestre 2020.

Nel modulo di Autocertificazione presente nella piattaforma dovranno quindi essere attestate le azioni di aggiornamento svolte nell’ambito della propria attività professionale durante il 2019 ed il primo quadrimestre 2020.
Evidenziamo che l’attribuzione dei crediti sarà immediata, mentre le autocertificazioni saranno soggette a controlli a campione ex-post, che riguarderanno almeno il 20% delle istanze presentate, con la conseguente possibilità di una sua rideterminazione.

Sempre a partire dal 14 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020 sarà possibile per gli Iscritti, esclusivamente attraverso la piattaforma www.formazionecni.it, presentare le richieste di riconoscimento di CFP Informali anche per le seguenti attività svolte nel corso del 2019 (art. 5.3 Testo Unico): articoli su rivista; monografie; contributo su volume; brevetti nell’ambito dell’ingegneria, partecipazione qualificata ad organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche; partecipazione a commissioni esami di stato per l’esercizio della professione di ingegnere (si veda il riepilogo Allegato).

Per l’invio dell’autocertificazione di riconoscimento delle pubblicazioni e delle attività qualificate nell’ambito dell’ingegneria sarà sufficiente compilare il relativo modulo, cliccando sul tasto “Richiesta CFP” disponibile nella pagina personale dell’Iscritto all’interno della piattaforma www.formazionecni.it.

Ci preme, infine, evidenziare, che il Consiglio ha annullato, a causa dell’attuale emergenza, i diritti di segreteria per le attività di attribuzione di crediti informali per le autocertificazioni, previsti per quest’anno per le attività di verifica e controllo implementati dalla nuova piattaforma e che comunque saranno eseguiti.

Nel ringraziarTi per la cortese collaborazione porgiamo cordiali saluti.

Il Presidente Armando Zambrano
Il Consigliere Segretario Angelo Valsecchi

RIEPILOGO
Riepilogo criteri di riconoscimento CFP per Pubblicazioni ed attività qualificate nell’ambito dell’ingegneria È possibile acquisire nei limiti indicati dall’allegato A del regolamento, CFP informali nelle modalità di seguito specificate.

5.3.1 ARTICOLI SU RIVISTA Saranno riconosciuti 2,5 CFP per articoli di lunghezza pari ad almeno 5000 caratteri (spazi esclusi) pubblicati su una delle riviste indicizzate da SCOPUS o Web of Science e/o comprese tra quelle riconosciute dall’ANVUR per l’area di ricerca Area 8 – Ingegneria civile e architettura, e Area 9 – Ingegneria industriale e dell’informazione. Sono altresì riconosciuti 2,5 CFP per ogni articolo pubblicato su riviste del CNI (L’Ingegnere Italiano, Il Giornale dell’Ingegnere) La data da considerare ai fini dell’attribuzione dei CFP è quella della pubblicazione della relativa rivista.

5.3.2 MONOGRAFIE Saranno riconosciuti 5 CFP per la pubblicazione di manuali, libri, monografie, ricerche e studi (escluse le curatele) i cui autori siano indicati in copertina e per le quali siano state assolte le formalità previste sia dalla vigente normativa in materia.

5.3.3 CONTRIBUTO SU VOLUME Saranno riconosciuti 2,5 CFP per articoli di lunghezza pari ad almeno 5000 caratteri (spazi esclusi) pubblicati su un volume per il quale siano state assolte le formalità previste sia dall’ ex art. 1 D.Lgs. n. 660 del 1945, sia da quelle previste dall’ex art. 2 L. 8 febbraio 1948, n. 47. Sono esclusi gli atti di convegni.

5.3.4 BREVETTI NELL’AMBITO DELL’INGEGNERIA Saranno riconosciuti 10 CFP per ogni brevetto dotato di attestato di concessione emesso dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o da equivalente struttura per brevetti internazionali. La data da considerare ai fini dell’attribuzione dei CFP è quella dell’emissione dell’attestato di concessione. Sono concessi CFP oltre al titolare anche all’inventore, purché indicato nel brevetto.

5.3.5 PARTECIPAZIONE QUALIFICATA AD ORGANISMI, GRUPPI DI LAVORO, COMMISSIONI TECNICHE NELL’AMBITO DELL’INGEGNERIA Dà diritto all’ottenimento di 5 CFP/anno la partecipazione qualificata ad organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche istituite esclusivamente dai seguenti organismi: Ministeri, Regioni, Provincie, Comuni, UNI (Ente Italiano di Normazione), Consiglio superiore lavori pubblici, CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) ed equivalenti italiani ed esteri. Al fine del riconoscimento è necessario che l’incarico sia stato ricoperto per almeno 6 mesi nel corso dell’anno solare, e che l’attività connessa sia stata effettivamente svolta. Non sono attribuibili CFP per partecipazioni a commissioni di gara e collaudo e a quelle istituite dal CNI o dagli Ordini Territoriali.

5.3.6 PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DI ESAMI DI STATO PER L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE Sono riconosciuti 3 CFP per singola sessione di esame di stato. Ai fini dell’assegnazione come anno di riferimento si considera quello della sessione di esame. I CFP sono assegnati sia a membri effettivi che aggregati. Per i supplenti la condizione per aver diritto ai CFP è di aver partecipato ai lavori nella sessione d’esame.
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