CTU e Periti: obbligo di rinnovo biennale, entro marzo 2026, dell’iscrizione agli Albi ed elenchi
CTU e Periti: obbligo di rinnovo biennale dell’iscrizione agli Albi
La mancata presentazione della domanda di conferma comporta la cancellazione
L’Albo dei consulenti tecnici d’ufficio (in sigla CTU) in ambito civile – ai sensi dell’art. 13 disp. att. c.p.c., e l’Albo dei periti in ambito penale, ai sensi dell’art. 67 disp. att. c.p.p. – comprendono i nominativi dei professionisti e tecnici, suddivisi per categorie, ai quali il Tribunale può attingere per l’assistenza al giudice nella risoluzione di quesiti tecnici o nello svolgimento del processo.
In origine, gli Albi erano gestiti in forma cartacea presso i singoli Tribunali. Successivamente, l’art. 16-novies del DL 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, ha introdotto l’obbligo di presentazione telematica delle domande di iscrizione e la tenuta esclusivamente informatica degli Albi presso ciascun ufficio giudiziario.
A decorrere dal 2024, gli Albi dei CTU e dei periti sono confluiti negli elenchi nazionali telematici istituiti presso il Ministero della Giustizia, suddivisi per categorie e settori di specializzazione. L’iscrizione avviene esclusivamente tramite il “Portale Albo CTU, Periti ed elenco nazionale del Ministero della Giustizia” .
Anche i professionisti già iscritti nei suddetti albi prima del 2024 hanno dovuto ripresentare domanda di iscrizione sul nuovo portale entro marzo 2024, ossia entro novanta giorni dalla pubblicazione delle specifiche tecniche sul sito del Ministero della Giustizia. Con il Decreto del Ministro della Giustizia n. 109 del 4 agosto 2023 sono stati definiti i requisiti di iscrizione, nonché i contenuti e le modalità per la formazione, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco nazionale di cui all’art. 24-bis disp. att. c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 149/2022 (cosiddetta riforma “Cartabia”).
Obbligo di primo rinnovo entro marzo 2026
Ciò premesso va ribadito che gli iscritti sono tenuti, con cadenza biennale, al rinnovo telematico dell’iscrizione, poiché occorre una revisione degli Albi.
Tale adempimento è infatti funzionale alla revisione periodica degli Albi, finalizzata alla verifica della permanenza dei requisiti tecnici e quindi allo scopo di eliminare i consulenti per i quali siano venuti meno i requisiti “tecnici” o per evidenziare l’eventuale insorgenza, medio tempore, di impedimenti a esercitare l’ufficio.
Per i professionisti già iscritti prima del 2024 che hanno effettuato la (ri)iscrizione sul nuovo portale entro marzo 2024, il primo rinnovo dovrà essere presentato entro marzo 2026.
Per i professionisti già iscritti prima del 2024 che hanno effettuato la (ri)iscrizione sul nuovo portale entro marzo 2024, il primo rinnovo dovrà essere presentato entro marzo 2026, a seguito di ricezione di formale PEC inviata all’interessato da parte del Segretario del Comitato CTU del Tribunale.
La domanda di conferma dell’iscrizione deve essere inviata:
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– ai fini della revisione periodica dell’Albo dei CTU, ai sensi dell’art. 6 del DM 4 agosto 2023 n. 109 e dell’art. 18 disp. att. c.p.c.;
- – ai fini della revisione periodica dell’Albo dei periti, ai sensi dell’art. 68 disp. att. c.p.p. e dell’art. 16-novies del DL 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221.
L’interessato è tenuto a rendere una dichiarazione sostitutiva con la quale conferma, aggiorna o integra le informazioni previste dall’art. 5, commi 1 e 2, del DM 4 agosto 2023 n. 109.
Modalità operative
La domanda deve essere presentata accedendo al portale “Gestione Albi, elenchi CTU e altri ausiliari” ( A QUESTO LINK ) tramite credenziali SPID.
Una volta effettuato l’accesso:
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selezionare dal menù in alto la voce “Iscrizioni”, dove sono visibili le iscrizioni attive;
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nella colonna “Azioni”, cliccare sul pulsante “Compila domanda di conferma iscrizione” in corrispondenza dell’Albo CTU o dell’Albo periti per il quale è richiesta la conferma.
La procedura guidata genera automaticamente la domanda di conferma con i dati già presenti. È necessario allegare:
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una nuova “autocertificazione unica” attestante la permanenza dei requisiti (tra cui iscrizione all’Ordine professionale, assenza di condanne penali o provvedimenti iscritti nel Casellario giudiziale e assenza di procedimenti penali pendenti);
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copia del documento di identità;
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eventuali titoli o documenti aggiornati comprovanti la capacità tecnica.
IMPORTANTE: Per la conferma dell’iscrizione non è previsto alcun pagamento: la tassa di concessione governativa di euro 168 è dovuta esclusivamente in sede di prima iscrizione.
Si evidenzia, infine, che la mancata presentazione della domanda di conferma equivale a manifestazione di volontà di non mantenere l’iscrizione all’Albo dei CTU o dei periti presso il Tribunale competente, con conseguente cancellazione.
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